diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 8702 del 08/09/1997 (Rv. 507668 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione ultradecennale - Infortuni plurimi - Complessiva incidenza inabilitante - Limite della rendita non inferiore a quella già riconosciuta.
Stato
decisa il 1997-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507668-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

A seguito della sentenza n. 318 del 1989, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 80, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che, qualora sopravvenga un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, al lavoratore spetta una rendita non inferiore a quella già erogatagli, il decorso suddetto se non esclude la liquidazione di una rendita unica, da liquidarsi in base alla considerazione dei postumi invalidanti di entrambi gli infortuni, valutati nella loro sinergia, impedisce tuttavia una "reformatio in peius" del trattamento già in atto e consolidatosi per effetto del decorso del decennio. Analogo principio trova poi applicazione anche nel caso in cui, dopo la costituzione della rendita unica, si debba procedere alla revisione per variazione intervenuta nei postumi dell'ultimo evento inabilitante e, quindi, alla ricostituzione di detta rendita unica, la quale, in sede di riesame dei postumi dopo il decorso del decennio, non potrà in ogni caso essere determinata in misura inferiore a quella che, liquidata per i precedenti infortuni, si sia già consolidata.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 124 art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)