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Sez. L, Sentenza n. 6604 del 07/07/1998 (Rv. 517006 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Infortuni successivi - Valutazione globale della invalidità - Necessità - Decorso di oltre un decennio dal primo infortunio - Irrilevanza - Limiti - Salvaguardia della rendita acquisita - Necessità ex Corte cost. n. 318/1989 - Ulteriore illegittimità costituzionale dell'art. 80 d.P.R. n. 1124 del 1965 per disparità di trattamento rispetto alla disciplina ex art. 83 - Questione relativa - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1998-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517006-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE

Nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nell'ipotesi di successivi infortuni (cosiddetti infortuni policroni) intervallati da oltre un decennio, la determinazione del grado di invalidità globale per la costituzione della rendita unica non è condizionata dalla percentuale riconosciuta per l'evento professionale precedente, ma deve corrispondere alla riduzione effettiva della capacità lavorativa, con la sola salvezza della rendita già liquidata e consolidata in relazione al primo infortunio, sulla base della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 318 del 1989; d'altra parte è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della medesima disposizione, in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede l'immutabilità della percentuale di invalidità accertata, trascorso il decennio, anche in caso di successivo infortunio, per la netta distinzione delle due fattispecie legali tipiche disciplinate rispettivamente dall'art. 80 e dall'art. 83 del t.u. del 1965 e poiché le implicazioni discriminatorie della disciplina dell'art. 80 sono già state eliminate dalla citata pronuncia della Corte costituzionale.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)