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Sez. 3, Sentenza n. 3963 del 28/10/1976 (Rv. 382635 - 01)

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VENDITA DI UN EDIFICIO DA COSTRUIRE - RESPONSABILITA DEL VENDITORE PER INADEMPIMENTO - ESONERO - IMPOSSIBILITA DERIVANTE DA CAUSA A LUI NON IMPUTABILE - CONOSCENZA DELL'IMPOSSIBILITA DI ADEMPIERE - RESPONSABILITA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (CONOSCENZA DELLA GIURIDICA IMPOSSIBILITA DI EDIFICARE A CAUSA DI UNA SERVITU GRAVANTE SUL FONDO).*
Stato
decisa il 1976-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382635-01

VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - VENDITA DI UN EDIFICIO DA COSTRUIRE - RESPONSABILITA DEL VENDITORE PER INADEMPIMENTO - ESONERO - IMPOSSIBILITA DERIVANTE DA CAUSA A LUI NON IMPUTABILE - CONOSCENZA DELL'IMPOSSIBILITA DI ADEMPIERE - RESPONSABILITA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE (CONOSCENZA DELLA GIURIDICA IMPOSSIBILITA DI EDIFICARE A CAUSA DI UNA SERVITU GRAVANTE SUL FONDO).*

Quando nella vendita di cosa futura il venditore assume - come nella vendita di un edificio da costruire - l'Obbligo di agire perche la cosa venga ad esistenza, la responsabilita dello stesso venditore per inadempimento e esclusa solo nel caso di impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Cio non si verifica - e deve percio essere dichiarata la responsabilita del venditore - qualora il venditore stesso abbia concluso la vendita, sapendo di non potere adempiere. (nella specie, il venditore di un edificio da costruire e stato ritenuto responsabile della mancata costruzione, poiche egli sapeva, quando aveva concluso il contratto, che essa era giuridicamente impossibile, a causa di una servitu, gravante sul fondo su cui si sarebbe dovuto costruire). (V 2520/73, mass n 365968; (V 3069/71, mass n 354391; (V 2105/68, mass n 334253; (V 1277/58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1472

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)