Sez. 2, Sentenza n. 4772 del 10/11/1989 (Rv. 464165 - 01)
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - CASA DA COSTRUIRE - DIFFERENZA.*
VENDITA - COSE FUTURE - IN GENERE - CASA DA COSTRUIRE - DIFFERENZA.*
A differenza della vendita di cosa futura, la quale ha per oggetto beni prodotti dalla natura, come i frutti di un fondo, i parti degli animali o altre cose la cui venuta ad esistenza è considerata dai contraenti come incerta e non dipendente in modo esclusivo dalla volontà dell'uomo, ed in cui se la cosa non viene ad esistenza il contratto è nullo, nella vendita di cosa da costruire il venditore assume l'obbligazione di prestare l'attività necessaria per la produzione del bene e pertanto risponde per l'inadempimento contrattuale nel caso in cui non dimostri che la prestazione promessa è venuta a mancare per causa a lui non imputabile. (V 306/79, mass n 396386; (V 3963/76, mass n 382635; (V 2046/76, mass n 380876; (V 3069/71, mass n 354391; (V 3676/69, mass n 343918).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1472
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)