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Sez. 1, Sentenza n. 2105 del 24/06/1968 (Rv. 334253 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - DEFINITIVA - CONDIZIONI- ASSENZA DI COLPA DEL DEBITORE- PREVISIONE DEL POSSIBILE FATTO IMPEDITIVO DA PARTE DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1968-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334253-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - DEFINITIVA - CONDIZIONI- ASSENZA DI COLPA DEL DEBITORE- PREVISIONE DEL POSSIBILE FATTO IMPEDITIVO DA PARTE DEL CREDITORE.*

In applicazione del principio, secondo il quale ad impossibilita nemo tenetur, la legge stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, e tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento e stato determinato da impossibilita della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 cod. civ.) e che l'obbligazione si estingue quando per causa non imputabile al debitore la prestazione diventa impossibile (art 1256). Ma perche l'esonero dalla responsabilita possa essere validamente invocato e, tuttavia, necessario, da una parte, che il debitore non versi in colpa (ad esempio, per avere contratto l'obbligazione senza avere la consapevolezza, in base alle norme di comune diligenza, di poterla adempiere, se non addirittura nella ragionevole e facile previsione, desunta dalla circostanza di fatto e dalla situazione di diritto prodottasi, di non poterla adempiere) e, dall'altra, correlativamente, che dal possibile verificarsi dell'evento impeditivo della prestazione dovutagli il venditore abbia avuto, a sua volta, sia pure in linea di semplice previsione, sicuramente conoscenza all'atto di concludere il negozio. (V. 1277-58 4319-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)