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Sez. 1, Sentenza n. 994 del 04/02/1987 (Rv. 450606 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - IN GENERE - AZIENDA - MODALITÀ PREVISTE PER LA CONSEGNA DI IMMOBILI - ADOZIONE DI ALTRE MODALITÀ - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1987-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450606-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FORMA DELL'OFFERTA - IN GENERE - AZIENDA - MODALITÀ PREVISTE PER LA CONSEGNA DI IMMOBILI - ADOZIONE DI ALTRE MODALITÀ - EFFETTI.*

La Costituzione in mora del creditore, se l'obbligazione ha ad oggetto la consegna di un'azienda, va fatta nel modo previsto dagli artt. 1216 e 1209, secondo comma, per la consegna degli immobili, cioè mediante intimazione al creditore nelle forme stabilite per gli Atti giudiziari. L'adozione di altre modalità, pur non essendo idonea a costituire in mora il creditore e a creare le premesse per la liberazione del debitore, può, tuttavia, valere ad evitare la mora di quest'ultimo circa l'esecuzione della sua obbligazione ed a produrre ogni altro effetto connesso alla dichiarazione di volontà espressa dal debitore. (V 3003/85, mass n 440720; (V 992/72, mass n 357300).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1209, Cod. Civ. art. 1216

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)