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Sez. 3, Sentenza n. 992 del 28/03/1972 (Rv. 357300 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE NULLA OD INEFFICACE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI - COMPARSA DI RISPOSTA - EQUIVALENZA - PRESUPPOSTO.*
Stato
decisa il 1972-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357300-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE NULLA OD INEFFICACE - EFFICACIA INTERRUTTIVA - CONDIZIONI - COMPARSA DI RISPOSTA - EQUIVALENZA - PRESUPPOSTO.*

L'atto di citazione, pur se nullo ed inefficace come domanda giudiziale, cioe inidoneo a produrre effetti processuali, puo valere come atto di Costituzione in mora, e quindi avere efficacia interruttiva della prescrizione, se per il suo specifico contenuto e per i risultati cui e rivolto possa essere considerato come richiesta scritta di adempimento rivolta dal creditore al debitore; lo stesso valore, quando ricorrono le cennate condizioni, puo essere riconosciuto alla comparsa di risposta sempre che sul relativo atto sia apposta la procura alle liti con la relativa firma del creditore. (Conf 746'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)