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Sez. 4, Sentenza n. 11999 del 04/05/2000 Ud. (dep. 22/11/2000) Rv. 217892 - 01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO | Esercizio di servizio ferroviario - esistenza di una situazione di pericolosità - Obbligo di adottare misure cautelari - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217892-01

REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO

In presenza di una situazione di pericolosità concretamente accertata eccedente il normale livello di rischio collegato all'attività, la mancata adozione da parte dei responsabili dell'esercizio ferroviario delle misure necessarie a prevenire il verificarsi di eventi lesivi della incolumità delle persone è fonte di responsabilità penale per colpa. (Fattispecie di incidente ferroviario verificatosi in un tratto ferroviario privo di recinzione abitualmente attraversato dalla popolazione locale, in cui la colpa delle ferrovie è stata ravvisata nel non avere predisposto misure volte ad impedire l'attraversamento dei binari, né aver tenuto pulita dalla vegetazione la sede ferroviaria né aver ordinato la riduzione della velocità dei treni in transito).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)