Sez. 1, Sentenza n. 2948 del 20/03/1998 (Rv. 513779 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Produzione di copia incompleta della sentenza impugnata - Certificazione da parte del cancelliere dell'autenticità e della conformità all'originale - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE
L'improcedibilità dell'appello per omessa produzione della copia completa della sentenza appellata, al pari di ogni altra ragione di improcedibilità del gravame, deve ricollegarsi pur sempre ad un comportamento colpevole dell'appellante, e così ad una condotta a lui imputabile sotto il profilo dell'inerzia (negligenza) o imprudenza, talché non può determinare l'automatica irrogazione di detta sanzione la produzione di una copia ancorché incompleta della sentenza impugnata, ove della stessa sia debitamente certificata, dalla cancelleria del giudice "a quo", l'autenticità e la conformità all'originale. In tale ipotesi, la sanzione dell'improcedibilità può legittimamente irrogarsi soltanto se all'incompletezza della copia prodotta l'appellante non abbia ovviato producendo tempestivamente prima della decisione, O comunque nel termine a tal fine assegnatogli dal giudice altra copia autentica ed integrale della sentenza impugnata (nella specie la pronunzia è stata resa sul testo dell'art. 348 cod. proc. civ. previgente alla legge n. 353 del 1990)
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)