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Sez. 2, Sentenza n. 12365 del 19/11/1992 (Rv. 479612 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - In genere | Produzione di copia incompleta della sentenza impugnata - Certificazione, da parte del giudice "a quo", dell'autenticità e della conformità all'originale - Improcedibilità dell'appello - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479612-01

Impugnazioni civili - Appello - Improcedibilità - In genere

L'improcedibilità dell'appello per omessa produzione della copia completa della sentenza appellata, al pari di ogni altra ragione di improcedibilità del gravame, deve ricollegarsi pur sempre ad un comportamento colpevole dell'appellante, e così ad una condotta a lui imputabile sotto il profilo dell'inerzia (negligenza) o imprudenza, talché non può determinare l'automatica irrogazione di detta sanzione la produzione di una copia ancorché incompleta della sentenza impugnata, ove della stessa sia debitamente certificata, dalla cancelleria del giudice "a quo", l'autenticità e la conformità all'originale. In tale ipotesi, la sanzione dell' improcedibilità può legittimamente irrogarsi soltanto se all'incompletezza della copia prodotta, eccepita dalla controparte o rilevata d'ufficio dal giudice del gravame, l'appellante non abbia ovviato producendo tempestivamente - prima della decisione, e comunque, ma limitatamente al secondo caso, nel termine a tal fine assegnatogli dal giudice - altra copia autentica ed integrale della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)