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Sez. 3, Sentenza n. 16938 del 25/07/2006 (Rv. 591473 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE | Produzione di copia incompleta della sentenza impugnata - Conseguenza - Declaratoria immediata dell'improcedibilità dell'appello - Esclusione - Concessione di apposito termine da parte del giudice di appello per la nuova produzione di copia completa di detta sentenza - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591473-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITÀ - IN GENERE

Posto che l'improcedibilità dell'appello per omessa produzione della copia completa della sentenza appellata, alla stessa stregua delle altre ragioni di improcedibilità del gravame, deve ricollegarsi pur sempre ad un comportamento colpevole dell'appellante, cioé ad una condotta a lui imputabile sotto il profilo dell'inerzia o imprudenza, qualora il giudice d'appello rilevi l'incompletezza di detta sentenza, se non sia in grado di decidere sull'impugnazione in base al complesso dei documenti disponibili, prima di dichiarare l'improcedibilità, deve assegnare un termine per provvedere al deposito di una copia integrale della sentenza stessa e, solo in caso di inottemperanza a tale invito, si può pervenire alla suddetta declaratoria di tipo sanzionatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 347 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)