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Sez. 1, Sentenza n. 4040 del 06/11/1976 (Rv. 382704 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - PRESUPPOSTI - GESTIONE DELL'AFFARE - FORME - MANDATO CON RAPPRESENTANZA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1976-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382704-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - PRESUPPOSTI - GESTIONE DELL'AFFARE - FORME - MANDATO CON RAPPRESENTANZA - CONTENUTO.*

Il presupposto giuridico-economico del contratto di coassicurazione puo consistere sia in un rapporto preventivo e stabile tra le imprese assicuratrici, suscettibile di diverse configurazioni, sia in un accordo occasionale tra le stesse, che possono, in esecuzione di esso, tanto intervenire direttamente nella stipulazione dello unico contratto (o anche concludere distinti contratti), quanto utilizzare uno strumento di cooperazione idoneo a consentire la pronta e agevole gestione dell'affare anche nell'interesse dello assicurato. In questo secondo caso, che piu frequentemente ricorre nella pratica, lo strumento di cooperazione e il mandato con rappresentanza, con il quale le compagnie di Assicurazione che intendono partecipare al rapporto assicurativo riferito a un dato e determinato interesse conferiscono a una di esse (cosiddetta delegataria) non solo il potere di gestire il futuro contratto con clausola (cosiddetta di delega) attributiva di poteri rappresentativi, sia nei confronti delle mandanti sia nei confronti dell'assicurato il quale ne prende conoscenza e l'accetta con la sottoscrizione del contratto, ma anche lo stesso potere di procedere alla stipulazione della coassicurazione nel nome e per conto delle coassicuratrici. (V 1321/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)