Sez. 3, Sentenza n. 5425 del 21/11/1978 (Rv. 395185 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - NOZIONE - PLURALITA DI RAPPORTI SEPARATI - CONFIGURABILITA - INCARICO AD UNO DEI COASSICURATORI DI CONCLUDERE IL CONTRATTO FORMALMENTE UNICO, CURARE I RAPPORTI RELATIVI, E CONFERIMENTO ALLO STESSO DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - AMMISSIBILITA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - NOZIONE - PLURALITA DI RAPPORTI SEPARATI - CONFIGURABILITA - INCARICO AD UNO DEI COASSICURATORI DI CONCLUDERE IL CONTRATTO FORMALMENTE UNICO, CURARE I RAPPORTI RELATIVI, E CONFERIMENTO ALLO STESSO DELLA RAPPRESENTANZA PROCESSUALE - AMMISSIBILITA.*
Nel rapporto di coassicurazione - che ricorre, a norma dell'art 1911 cod civ, quando uno stesso rischio viene assunto, con le stesse modalita e per uno stesso periodo di tempo, da piu assicuratori, che ripartiscono tra loro la quota di rischio e la relativa quota d'indennita, ma senza vincolo solidale - si ha l'esistenza di piu e separati rapporti assicurativi, ciascuno generato da un distinto contratto, e ciascun assicuratore e titolare delle sole posizioni soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto. Tuttavia, i coassicuratori possono incaricare uno solo di essi, chiamato "delegatario", di concludere il contratto, che sara cosi formalmente unico, e di curare i relativi rapporti, attraverso il conferimento di una procura ex art 1387 cod civ, nonche di agire o essere convenuto in giudizio anche per le quote di cui essi sono titolari, attraverso l'ulteriore necessario conferimento della rappresentanza processuale, ex art 77 cod proc civ. (V 4040/76, mass n 382704).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)