Sez. 1, Sentenza n. 3613 del 14/06/1982 (Rv. 421581 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - RAPPORTO DI COASSICURAZIONE - NOZIONE - "CLAUSOLA GUIDA" - EFFETTI - CREAZIONE DI UN'OBBLIGAZIONE SOLIDALE FRA COASSICURATORI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - MANCANZA DI PROCURA O RATIFICA DEL CONTRATTO DI COASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELL'ASSICURATORE STIPULANTE - LIMITI - OBBLIGAZIONE EX ART. 1398 COD. CIV. QUALE "FALSUS PROCURATOR" NEI CONFRONTI DELLA CONTROPARTE - SUSSISTENZA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - RAPPORTO DI COASSICURAZIONE - NOZIONE - "CLAUSOLA GUIDA" - EFFETTI - CREAZIONE DI UN'OBBLIGAZIONE SOLIDALE FRA COASSICURATORI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - MANCANZA DI PROCURA O RATIFICA DEL CONTRATTO DI COASSICURAZIONE - RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DELL'ASSICURATORE STIPULANTE - LIMITI - OBBLIGAZIONE EX ART. 1398 COD. CIV. QUALE "FALSUS PROCURATOR" NEI CONFRONTI DELLA CONTROPARTE - SUSSISTENZA.*
Nel rapporto di coassicurazione, di cui all'art. 1911 cod. civ., si ha l'esistenza di più e separati rapporti assicurativi, con la configurazione in capo agli assicuratori interessati, relativamente alla prestazione indennitaria, esclusivamente di obbligazioni parziarie, senza che la stipulazione fra i suddetti della cosiddetta "clausola guida" modifichi i termini del rapporto con la creazione di un'obbligazione solidale, risolvendosi tale clausola nel conferimento ad uno dei coassicuratori dell'incarico di gestire la polizza, con l'attribuzione di un potere di rappresentanza nel compimento di Atti giuridici (trattative, stipulazione del contratto, eccetera), fino al pagamento dell'intero indennizzo. Deriva che, accertata la Mancanza di un valido negozio per il conferimento della procura o per la ratifica del contratto di coassicurazione, l'assicuratore stipulante è obbligato verso l'assicurato, ai sensi dell'art. 1911 citato, nei limiti della propria quota, a titolo di responsabilità contrattuale, mentre, ai sensi dell'art. 1398 cod. civ., è obbligato quale falsus procurator al risarcimento del danno sofferto dalla controparte per avere confidato nella validità del contratto di Assicurazione, a titolo di responsabilità extracontrattuale, per culpa in contrahendo, sicché detto risarcimento è limitato al cosiddetto interesse negativo, ossia ai soli danni rappresentati dalle spese sostenute, dalle perdute occasioni di stringere altro contratto, dall'attività impiegata nelle trattative e sottratta ad altre utili occupazioni e simili, non comprendendo, quindi, il danno derivante dal mancato adempimento, postulante, per la sua ipotizzabilità, l'esistenza di un contratto efficace. (V 4734/79, mass n 401301, sulla seconda parte; (V 5425/78, mass n 395185, sulla prima parte; (V 1756/77, mass n 385476, sulla seconda parte; (V 4040/76, mass n 382704, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1314, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1911, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)