Sez. L, Sentenza n. 2602 del 19/04/1985 (Rv. 440396 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - INFRAZIONABILITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - SUCCESSIONE DI UNA PLURALITÀ DI RAPPORTI DISTINTI FRA LE STESSE PARTI - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA NOVAZIONE OGGETTIVA DELL'ORIGINARIO RAPPORTO DI LAVORO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - IN GENERE - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - INFRAZIONABILITÀ - AMBITO DI APPLICAZIONE - SUCCESSIONE DI UNA PLURALITÀ DI RAPPORTI DISTINTI FRA LE STESSE PARTI - ESCLUSIONE - ACCERTAMENTO DELLA NOVAZIONE OGGETTIVA DELL'ORIGINARIO RAPPORTO DI LAVORO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il principio dell'infrazionabilità dell'anzianità sancito dallo art. 2120 cod. civ. - il quale vieta che, attraverso fittizie ed ingiustificate risoluzioni del rapporto di lavoro seguite da immediate riassunzioni, siano frustrati i diritti del lavoratore derivanti dalla durata del servizio - trova applicazione nello ambito di un unico rapporto e non esclude, pertanto, la possibilità di successione, fra le stesse parti, di una pluralità di rapporti distinti, ciascuno con propria disciplina ed autonomia, atteso che il divieto di impedire con licenziamenti fittizi il maturarsi della anzianità non riguarda l'ipotesi in cui - nei limiti in cui il recesso è consentito - si pone fine realmente ad un vincolo contrattuale instaurando poi tra le stesse parti un nuovo rapporto retto da diversa disciplina. L'accertamento (positivo o negativo) del giudice del merito circa l'esistenza di elementi Atti a giustificare la novazione oggettiva dell'originario rapporto di lavoro e circa la conclusione fra le parti di un simile accordo novativo integra un apprezzamento di fatto, che, se sostenuto da motivazione adeguata ed immune da vizi, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 287/84, mass n 435561; (V 3791/78, mass n 393338; (V 3388/76, mass n 382173).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)