Sez. L, Sentenza n. 3388 del 12/10/1976 (Rv. 382173 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LICENZIAMENTO E IMMEDIATA RIASSUNZIONE IN OCCASIONE DI MUTAMENTI DI MANSIONI, DI QUALIFICA O DI CATEGORIA - UNICITA DEL RAPPORTO - PRESUNZIONE - NOVAZIONE DELLO STESSO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LICENZIAMENTO E IMMEDIATA RIASSUNZIONE IN OCCASIONE DI MUTAMENTI DI MANSIONI, DI QUALIFICA O DI CATEGORIA - UNICITA DEL RAPPORTO - PRESUNZIONE - NOVAZIONE DELLO STESSO - CONDIZIONI.*
In tema di indennita di anzianita, ove in occasione di mutamenti di mansioni, di qualifica o di categoria, il lavoratore dipendente sia stato licenziato e quindi immediatamente riassunto, senza apprezzabile interruzione nelle prestazioni lavorative, deve presumersi l'unicita del rapporto ed il carattere fittizio della novazione di esso, pur se questa trovi corrispondenza nella disciplina contrattuale (individuale o collettiva) e comporti la corresponsione dell'indennita di anzianita per il periodo fino ad allora maturato: il rapporto di lavoro deve, infatti, considerarsi effettivamente frazionato nel solo caso in cui sia intervenuto fra le parti un accordo novativo idoneo ad imprimere al nuovo contratto concreti e qualificanti aspetti di diversita, e fondato sulla oggettiva esistenza di situazioni giuridiche ed esigenze organizzative non secondarie ed accessorie, bensi radicalmente nuove e diverse, concrete ed effettive, e, quindi, del tutto estranee al fine di rendere possibile una prematura liquidazione dell'indennita di anzianita. (V 2200/75, mass n 375986; (V 1515/75, mass n 375110; (V 1498/75, mass n 375083).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)