Sez. 1, Sentenza n. 13496 del 03/12/1999 (Rv. 531808 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Momento di esperibilità dell'azione risarcitoria ex art. 4 legge n. 117 del 1988 con riguardo a richiesta di misura cautelare da parte del P. M. - Individuazione.
RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI
In tema di responsabilità civile dei magistrati e ai fini della decorrenza del termine decadenziale per l'azione di risarcimento di cui all'art. 4 legge n. 117 del 1988, gli atti del P.M. preordinati alla emissione di un provvedimento cautelare, come quelli diretti ad evitarne la revoca o la modifica, devono ritenersi impugnabili, sia pure non autonomamente, bensì nei modi e nei termini in cui è impugnabile il provvedimento giurisdizionale cui ineriscono; ne consegue che, in relazione ad una richiesta di misura cautelare da parte del P.M., i due anni per la proposizione dell'azione di responsabilità devono ritenersi decorrenti non dall'esaurimento del grado del procedimento nell'ambito del quale si sia verificato il danno (come prescritto per gli atti per i quali non siano previste impugnazioni), ma dal momento in cui non sia più passibile di revoca o di modifica (perché definitivamente caducata o per avere esaurito i suoi effetti) l'ordinanza del Gip che dispose la misura cautelare, giacché la richiesta del P.M. non è ex se impugnabile in quanto da sola non è idonea ad incidere sulla libertà, laddove soltanto il provvedimento del giudice che accolga tale richiesta può limitarla, dando eventualmente luogo ad un danno ingiusto (e risarcibile), così che le impugnazioni dirette contro l'ordinanza del giudice investono inevitabilmente anche la richiesta del P.M. (quando il provvedimento sia ed essa conforme) perché il P.M. ha presentato gli elementi ritenuti necessari e di quegli elementi il giudice si è valso per emettere l'ordinanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 291, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)