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Sez. 1, Sentenza n. 1805 del 20/05/1976 (Rv. 380590 - 01)

VENDITA - PATTO DI RISCATTO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - OBBLIGHI DEL RISCATTANTE - IN GENERE - RIMBORSO DEL PREZZO - ACCERTAMENTO DELL'ENTITA DI QUEST'ULTIMO E DEI RECIPROCI CREDITI E DEBITI TRAENTI ORIGINE DALLA VENDITA - OBBLIGO DEL GIUDICE - PRESUPPOSTO - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380590-01

VENDITA - PATTO DI RISCATTO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - OBBLIGHI DEL RISCATTANTE - IN GENERE - RIMBORSO DEL PREZZO - ACCERTAMENTO DELL'ENTITA DI QUEST'ULTIMO E DEI RECIPROCI CREDITI E DEBITI TRAENTI ORIGINE DALLA VENDITA - OBBLIGO DEL GIUDICE - PRESUPPOSTO - ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di vendita con patto di riscatto, il giudice, chiamato ad accertare se il venditore riscattante abbia o meno adempiuto all'Obbligo di rimborsare il prezzo, deve indagare sull'effettiva entita di quest'ultimo, e, quindi, ove occorra, ricostruire i reciproci crediti e debiti delle parti, traenti origine dal medesimo rapporto di vendita. Detta indagine non richiede un'eccezione di compensazione, in quanto le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio, riguardano la compensazione in senso tecnico-giuridico, la quale presuppone l'autonomia dei contrapposti rapporti, ma non si applicano quando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, risolvendosi in tal caso la controversia in un semplice accertamento di dare ed avere. (V 1506/73, mass n 364264).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 1502

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)