Sez. 3, Sentenza n. 1506 del 22/05/1973 (Rv. 364264 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - LIMITI DI APPLICABILITA - DEBITI E CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO UNICO O COLLEGATO - INAPPLICABILITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - LIMITI DI APPLICABILITA - DEBITI E CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO UNICO O COLLEGATO - INAPPLICABILITA.*
Le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio dal giudice, riguardano l'ipotesi della compensazione in senso tecnico-giuridico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non sono applicabili allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti subordinati o accessori, poiche in tal caso la controversia si risolve in un accertamento di dare e di avere. (Conf 3583/71, mass n 355282).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)