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Sez. 3, Sentenza n. 1506 del 22/05/1973 (Rv. 364264 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - LIMITI DI APPLICABILITA - DEBITI E CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO UNICO O COLLEGATO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1973-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364264-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - LIMITI DI APPLICABILITA - DEBITI E CREDITI DERIVANTI DA RAPPORTO UNICO O COLLEGATO - INAPPLICABILITA.*

Le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio dal giudice, riguardano l'ipotesi della compensazione in senso tecnico-giuridico, la quale postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non sono applicabili allorquando i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto ovvero da rapporti subordinati o accessori, poiche in tal caso la controversia si risolve in un accertamento di dare e di avere. (Conf 3583/71, mass n 355282).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)