Sez. 2, Sentenza n. 5458 del 13/05/1993 (Rv. 482335 - 01)
Prova civile - Onere della prova - In genere | Contestazione da parte del convenuto del fatto costitutivo del diritto azionato o dell'ammontare del prezzo richiesto - Onere probatorio dell'attore.
Prova civile - Onere della prova - In genere
Ove il convenuto contesti puramente e semplicemente il fatto costitutivo del diritto azionato, ovvero l'ammontare del prezzo richiesto, incombe all'attore dimostrare l'esistenza del diritto di credito da lui fatto valere e la corrispondenza del prezzo preteso con quello contrattualmente stabilito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)