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Sez. 2, Sentenza n. 5458 del 13/05/1993 (Rv. 482335 - 01)

Prova civile - Onere della prova - In genere | Contestazione da parte del convenuto del fatto costitutivo del diritto azionato o dell'ammontare del prezzo richiesto - Onere probatorio dell'attore.
Stato
decisa il 1993-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482335-01

Prova civile - Onere della prova - In genere

Ove il convenuto contesti puramente e semplicemente il fatto costitutivo del diritto azionato, ovvero l'ammontare del prezzo richiesto, incombe all'attore dimostrare l'esistenza del diritto di credito da lui fatto valere e la corrispondenza del prezzo preteso con quello contrattualmente stabilito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)