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Sez. 2, Sentenza n. 3775 del 20/04/1996 (Rv. 497196 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Difesa del convenuto articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda - Eccezione in senso sostanziale - Configurabilità - Onere probatorio del convenuto - Estraneità al rapporto dedotto - Mancanza di una delle condizioni dell'azione - Deduzione da parte del convenuto - Onere probatorio dell'attore - Circostanze costitutive dell'azione desumibili "ex actis" - Onere probatorio del convenuto.
Stato
decisa il 1996-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497196-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Ai fini della ripartizione dell'onere della prova, il convenuto, soltanto se contrapponga una difesa articolata su fatti diversi da quelli posti a base della domanda (invece di contestare genericamente l'assunto attoreo), propone una eccezione in senso sostanziale di cui è tenuto a fornire la dimostrazione ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. con le relative conseguenze in caso di prova non offerta o non raggiunta, sicché, se egli si limiti a sostenere la sua estraneità al rapporto giuridico posto a fondamento della domanda e pertanto deduca la mancanza di una delle condizioni dell'azione, quale l'identificazione in esso convenuto del soggetto nei cui confronti la legge conferisce all'attore il diritto azionato, spetta pur sempre a quest'ultimo, a norma dell'art. 2697 citato, l'onere di provare i fatti giuridici da cui deriva tale diritto, mentre, allorché le circostanze costitutive dell'azione esperita siano desumibili "ex actis", incombe al convenuto di dimostrarne l'inefficacia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)