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Sez. L, Sentenza n. 18530 del 21/09/2015 (Rv. 637233 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Opera lirica - Figuranti - Obbligo di iscrizione all'ENPALS - Sussistenza - Prestazioni saltuarie - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637233-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

I lavoratori con compiti di "figuranti" nelle opere liriche sono espressamente inclusi tra i soggetti per i quali opera l'obbligo di iscrizione all'ENPALS, ai sensi dell'art. 3 d.lg. C.p.s. n. 708 del 1947, ancorchè abbiano sottoscritto contratti standard per le prestazioni occasionali delle comparse se da tali atti si desuma il loro inserimento nell'organizzazione imprenditoriale, atteso che, per tali rappresentazioni, l'impegno lavorativo si protrae nel tempo e si coordina con le indicazioni di regia in modo più pregnante rispetto a quello delle comparse cinematografiche, senza che rilevi la circostanza che le prestazioni, benché professionali, siano saltuarie.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)