Sez. L, Sentenza n. 21829 del 15/10/2014 (Rv. 632885 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Prestazioni saltuarie o di breve durata ovvero non esclusive - Iscrizione all'ENPALS - Obbligo - Sussistenza - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
L'obbligo di iscrizione all'ENPALS sussiste, ai sensi del d.lg. C.p.s. del 16 luglio 1947, n. 708, per i lavoratori impiegati a svolgere un'attività artistico o tecnica correlata alla realizzazione di uno spettacolo destinato al pubblico con carattere di stabilità e professionalità, con esclusione dei lavoratori che prestino tale attività in via meramente occasionale, senza che rilevi la circostanza che le prestazioni, benché professionali, siano saltuarie, o di breve durata, né che tale attività lavorativa non sia esclusiva per il soggetto che la espleti.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)