Sez. 5, Sentenza n. 8610 del 03/05/1996 Ud. (dep. 24/09/1996) Rv. 205869 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Testimonianza non verificata per l'irreperibilità della fonte diretta - Efficacia di prova - Esclusione - Valutazione insieme ad altri indizi - Necessità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA
La testimonianza indiretta che, pur utilizzabile, non sia stata verificata attraverso l'esame del soggetto confidente per le ragioni ostative indicate nel terzo comma dell'art. 195 cod. proc. pen., non è idonea a costituire prova ma solo indizio che, a norma dell'art. 192, secondo comma, dello stesso codice, può concorrere con altri elementi a fornire la prova della colpevolezza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)