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Sez. 2, Sentenza n. 4976 del 17/01/1997 Ud. (dep. 28/05/1997) Rv. 207843 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Valenza di semplice indizio - Esclusione - Valore di prova - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207843-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

La testimonianza "de relato", nei limiti di utilizzabilitĂ  stabiliti dall'art. 195, commi terzo e settimo, cod. proc. pen., assume valenza, sul piano probatorio e storico, di rappresentazione diretta del fatto e non di semplice indizio, fermo restando l'onere del giudice di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni che lo inducono a ritenere rilevanti e veridiche le affermazioni del testimone. (Fattispecie relativa a testimonianza resa su fatti dei quali il testimone aveva avuto conoscenza da persona il cui esame risultava impossibile per morte).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)