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Sez. 1, Sentenza n. 3901 del 12/06/1986 (Rv. 446730 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - COOPERATIVE EDILIZIE - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPECULATIVA ESORBITANTE DALLO SCOPO MUTUALISTICO.*
Stato
decisa il 1986-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446730-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE - COOPERATIVE EDILIZIE - CONDIZIONI - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPECULATIVA ESORBITANTE DALLO SCOPO MUTUALISTICO.*

In tema d'imposta di ricchezza mobile ed imposta sulle società, l'accertamento dell'imponibile a carico di una cooperativa edilizia, con esclusione dei benefici ad essa accordati alla stregua dello scopo mutualistico (art. 26 del d.l.G.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, art. 151 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645), deve ritenersi consentito all'amministrazione finanziaria in presenza di elementi, anche presuntivi, che evidenzino lo svolgimento da parte della cooperativa medesima di un'attività speculativa esorbitante dal suddetto scopo (nella specie, vendita a terzi degli appartamenti costruiti), sempreché il relativo atto fornisca adeguata indicazione di tali elementi, sì da porre la contribuente in grado di svolgere ogni opportuna difesa. (V 402/86, mass n 444015; (V 5136/85, mass n 442456; (V 2437/79, mass n 398749).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2511, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 26, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 106 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)