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Sez. 1, Sentenza n. 10739 del 07/11/1990 (Rv. 469690 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - SOGGETTIVE - COOPERATIVA EDILIZIA - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SCOPI MUTUALISTICI - CLAUSOLE STATUTARIE - VALORE SEMPLICEMENTE PRESUNTIVO.*
Stato
decisa il 1990-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469690-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - SOGGETTIVE - COOPERATIVA EDILIZIA - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ A SCOPI MUTUALISTICI - CLAUSOLE STATUTARIE - VALORE SEMPLICEMENTE PRESUNTIVO.*

In tema di benefici fiscali in favore di cooperativa edilizia (nella specie, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile e della imposta sulle società), la presunzione di corrispondenza della sua attività agli scopi mutualistici, discendente dall'inclusione nello statuto delle clausole indicate dall'art. 26 del d.l.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, ha carattere relativo, e, pertanto, può essere superata dalla dimostrazione, anche con prove indiziarie, del carattere speculativo dell'attività medesima, come nel caso di vendita a terzi degli alloggi realizzati. (V 3901/86, mass n 446730).*

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 26, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 106 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)