Sez. 3, Sentenza n. 1397 del 23/02/1983 (Rv. 426215 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - FORMA - TACITA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ - DE "FACTA CONCLUDENTIA" - AMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE ALLE PERSONE GIURIDICHE E AGLI ENTI MORALI - APPLICABILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - RATIFICA - FORMA - TACITA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ - DE "FACTA CONCLUDENTIA" - AMMISSIBILITÀ - ESTENSIONE ALLE PERSONE GIURIDICHE E AGLI ENTI MORALI - APPLICABILITÀ.*
Il principio generale che la ratifica del negozio concluso da chi abbia agito in veste di rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli può risultare, oltreché da dichiarazione espressa, anche da una tacita manifestazione di volontà (e consistere, quindi, in Atti o fatti che implichino necessariamente la volontà dell'interessato di fare proprio il contratto stipulato, a suo nome e nel suo interesse, dal falsus procurator), trova applicazione anche nei confronti delle persone giuridiche e degli enti morali, con la conseguenza che il comportamento inequivoco riferibile ai rispettivi organi statutari, quando consista in fatti o Atti implicanti la tacita volontà di fare propri gli effetti del contratto concluso dal falsus procurator, concreta la ratifica di tale contratto. (nella specie è stata ricondotta tale efficacia - con riferimento ad un contratto di affitto di fondo rustico stipulato da rappresentante di un ente morale privo di potere - alla delibera del consiglio di amministrazione dell'ente, ritualmente assunta, che approvava il bilancio nel quale, fra le attività, erano riportati i canoni di affitto del fondo in questione). (V 102/81, mass n 410491; (V 5412/80, mass n 409293).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)