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Sez. 1 - , Ordinanza n. 26974 del 21/09/2023 (Rv. 668964 - 01)

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE | Protezione dati personali - Violazione - Definizione agevolata ex art. 18 d.lgs. n. 101 del 2018 - Conversione ex lege del verbale di contestazione in ordinanza ingiunzione in assenza di memorie - Mancata presentazione delle stesse - Conseguenze - Opposizione a cartella esattoriale - Motivi sul titolo - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668964-01

PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE

In tema di protezione dei dati personali, l'art. 18 del d.lgs. n. 101 del 2018, attuativo del Regolamento (UE) n.679 del 2016 (GDPR), ha introdotto un meccanismo di definizione agevolata delle violazioni che si traduce, in ipotesi di mancata definizione e di mancata presentazione di nuove memorie difensive, nella conversione ex lege del verbale di contestazione in ordinanza-ingiunzione, con la conseguenza che l'opposizione avverso la cartella di pagamento successivamente notificata non può essere proposta per vizi attinenti al merito della pretesa sanzionatoria, ormai definitivamente cristallizzata nel verbale di contestazione.

Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/08/2018 num. 101 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 161, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162 bis, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 162 ter, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 163, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 164, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 164 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)