Sez. 3 - , Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021 (Rv. 660524 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada - Opposizione "recuperatoria" a cartella di pagamento fondata su ordinanza ingiunzione emessa in esito a ricorso gerarchico - Contenuto - Deduzione di omissione o invalidità della notifica dell'ordinanza - Sufficienza - Esclusione - Allegazione dei vizi del verbale di accertamento - Necessità – Conseguenze.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In caso di opposizione "recuperatoria" avverso la cartella esattoriale fondata sull'omessa o invalida notifica dell'ordinanza ingiunzione, emessa in esito a ricorso gerarchico avverso verbale di accertamento per infrazione al codice della strada, il ricorrente ha l'onere di dedurre, non soltanto la mancanza o l'invalidità della notificazione dell'ordinanza, atto presupposto sui cui si basa la cartella, ma anche i vizi che attengono al merito della pretesa sanzionatoria, dalla cui omessa deduzione consegue l'inammissibilità dell'opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 205, Cod. Strada Nuovo art. 204 bis, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)