Sez. L, Sentenza n. 14306 del 20/06/2007 (Rv. 598076 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI | Appellato - Nuova notifica dell'appello incidentale - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI
Nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado, le parti mantengono le stesse posizioni che avevano assunto nel giudizio di appello e non possono prendere conclusioni nuove rispetto a quelle già assunte legittimamente in detto giudizio; ne consegue che la parte intimata, che mantenga la precedente posizione di appellata, non è tenuta a notificare nuovamente l'impugnazione incidentale che abbia proposta nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)