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Sez. L, Sentenza n. 1038 del 03/02/1988 (Rv. 457329 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - APPELLATO - NUOVA NOTIFICA ALL'APPELLATO DEI MOTIVI DELL'APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457329-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO - APPELLATO - NUOVA NOTIFICA ALL'APPELLATO DEI MOTIVI DELL'APPELLO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado, che non costituisce un nuovo giudizio di appello, ma si configura come prosecuzione di quello precedente, non opera - nel caso di controversia di lavoro - la disposizione del terzo comma dell'art. 436 cod. proc. civ.; pertanto, la parte che in tale giudizio aveva veste di appellato non è tenuta, in Sede di rinvio, a notificare alla controparte i motivi di gravame incidentale già avanzati nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata, restando escluso che la mancata ripetizione degli adempimenti previsti da detta norma violi il principio del contraddittorio o pregiudichi i diritti di difesa della controparte stessa. (V 3257/85, mass n 440920; (V 2171/85, mass n 440045).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)