Sez. L, Sentenza n. 9808 del 09/10/1997 (Rv. 508666 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Giudizio di rinvio - Appellato - Nuova notifica dei motivi dell'appello incidentale - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Nel procedimento di rinvio davanti al giudice di secondo grado, che non costituisce un nuovo giudizio di appello, ma si configura come prosecuzione di quello precedente, non opera, nel caso di controversia di lavoro, la disposizione di cui all'art. 436 cod. proc. civ.; pertanto, la parte che in tale giudizio aveva veste di appellato non è tenuta, in sede di rinvio, a notificare alla controparte i motivi di gravame incidentale già avanzati nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata, restando escluso che la mancata ripetizione degli adempimenti previsti da detta norma violi il principio del contraddittorio o pregiudichi i diritti di difesa della controparte stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)