Sez. 2, Sentenza n. 7545 del 06/06/2000 (Rv. 537284 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE | Disposizioni ex art. 844 cod. civ. ed ex D.P.C.M. 28 marzo 1983 - Rispettive finalità - Immissioni - Controversie concernenti la tutela della proprietà immobiliare - Necessaria applicazione di detto D.P.C.M. - Esclusione - Valutazione del superamento della normale tollerabilità - Spettanza al giudice di merito - Criteri - Eccedenza dalla normale tollerabilità nonostante il mancato superamento dei limiti previsti dallo stesso D.P.C.M. - Configurabilità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE
Le disposizioni contenute nell'art. 844 cod. civ. da una parte, e nel D.P.C.M. 28 Marzo 1983, che fissa i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno, dall'altra, hanno finalità e campi di applicazione distinti, essendo l'una posta a presidio del diritto di proprietà, perseguendo l'altra la tutela igienico - sanitaria delle persone o comunità esposte. Ne consegue che, in caso di controversia attinente alla tutela della proprietà immobiliare dalle immissioni, il giudice di merito, cui è rimessa la relativa indagine, tenuto conto, in concreto, della condizione dei luoghi ed, eventualmente, anche delle esigenze della produzione, da contemperare con quelle della proprietà, può ritenere che le immissioni superino il limite della normale tollerabilità nonostante il mancato superamento dei limiti massimi di inquinamento atmosferico fissati dal citato D.P.C.M..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., DPCM 28/03/1983
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)