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Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 25/08/2005 (Rv. 584408 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE | Criteri - Riferimento a parametri fissati da leggi speciali o regolamenti - Funzione - Portata - Applicabilità della norma generale di cui all'art. 844 cod. civ. nei rapporti fra privati - Persistenza - Tollerabilità delle immissioni - Prudente apprezzamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584408-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE

I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile che, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 cod. civ., delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (invero posta preminentemente a tutela di situazioni soggettive privatistiche, segnatamente della proprietà). La relativa valutazione, ove adeguatamente motivata, nell'ambito dei criteri direttivi indicati dal citato art. 844 cod. civ., con particolare riguardo a quello del contemperamento delle esigenze della proprietà privata con quelle della produzione, costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)