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Sez. U, Ordinanza n. 12345 del 08/10/2001 (Rv. 550810 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Ricusazione - Nei confronti di giudice non componente il collegio chiamato a decidere la causa - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550810-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

La ricusazione non è proponibile nei confronti di un giudice non facente parte del collegio chiamato a decidere della causa, trattandosi di istituto, finalizzato alla concreta attuazione del principio di imparzialità, operante esclusivamente nei confronti del giudice concretamente designato alla trattazione della causa in presenza delle tassative ipotesi previste dal legislatore, come tale insuscettibile di essere piegato a perseguire una funzione meramente preventiva e di essere quindi utilizzato allorché il giudice ricusato non sia attualmente investito dello "ius dicere" in relazione alla causa di cui l'istante è parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)