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Sez. L, Sentenza n. 2067 del 19/02/1992 (Rv. 475822 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi - In genere | Applicazioni dei criteri di selezione e sussistenza negli aspiranti dei requisiti stabiliti - Sindacabilità da parte del giudice - Principi di correttezza e buona fede - Operatività - Adozione di criteri integrativi - Estensione - Fattispecie relativa ad un concorso riservato a laureati in ingegneria per l'assunzione da parte dell'ATAC di sette dirigenti.
Stato
decisa il 1992-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475822-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Concorsi - In genere

In tema di assunzione di lavoratori dipendenti mediante concorso, il cui bando, ove contenente gli estremi del contratto di lavoro alla cui conclusione è diretto, costituisce un'offerta al pubblico (art. 1336 cod.civ.), l'applicazione dei criteri di selezione fissati (secondo una preventiva scelta discrezionale) dal datore di lavoro e quindi la sussistenza o meno negli aspiranti dei requisiti stabiliti sono sindacabili dal giudice anche sotto il profilo del rispetto dei principi di correttezza e buona fede, che debbono ispirare pure l'attività della commissione giudicatrice nell'adozione - ove la disciplina del concorso non indichi in modo completo i criteri di comparazione - dei criteri integrativi ritenuti più opportuni, da applicare poi in maniera obiettiva ed imparziale, in conformità ai principi suddetti, e motivando adeguatamente i provvedimenti relativi alla formazione della graduatoria. (Nella specie, relativa ad un concorso, riservato a laureati in ingegneria, per l'assunzione, da parte dell'ATAC di Roma, di sette dirigenti, la S.C., cassando l'impugnata sentenza, ha ritenuto fondate le censure del ricorrente in ordine all'individuazione, da parte della commissione, del criterio di computo dei punteggi all'interno delle singole categorie di valutazione ed in ordine all'applicazione dei criteri del bando, quanto alla cosiddetta procedura di normalizzazione ed all'attribuzione di punteggi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)