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Sez. U, Sentenza n. 8595 del 29/08/1998 (Rv. 518478 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Concorso interno bandito dall'amministrazione postale - Susseguente privatizzazione del rapporto - Nomina dei vincitori dopo la stipula del primo contratto collettivo di lavoro - Principi sui concorsi privati e norme del codice civile sulla offerta al pubblico - Applicabilità - Conseguenze - Diritto del vincitore del concorso alla decorrenza giuridica della promozione dalla data indicata nel bando - Sussistenza - Norme del contratto collettivo sulla decorrenza giuridica delle assunzioni - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1998-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518478-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE

Nel caso in cui, nel corso dell'espletamento di un concorso interno bandito dall'Amministrazione delle Poste per la copertura di posti di una determinata qualifica, siano intervenute la trasformazione del datore di lavoro in ente pubblico economico e la conseguente privatizzazione dei rapporti di lavoro, e la nomina dei vincitori sia stata effettuata dall'Ente poste italiane successivamente anche alla stipulazione del primo contratto collettivo (che ha comportato la piena applicazione della ordinaria disciplina privatistica), gli impegni assunti con il bando di concorso sono valutabili in base ai principi riguardanti i rapporti di lavoro privati, per l'idoneità delle clausole dello stesso ad integrare gli elementi costitutivi di una offerta al pubblico, la quale impegna il datore di lavoro non solo al rispetto delle norme con cui esso ha autodisciplinato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere le relative obbligazioni secondo i principi di buona fede e correttezza. Ne consegue il diritto del vincitore del concorso a vedersi riconosciuta la decorrenza giuridica della promozione dalla data precisata nel bando e non da quella posteriore della assunzione effettiva delle nuove funzioni, senza che in senso contrario possa invocarsi la clausola del contratto collettivo nel frattempo stipulato relativa alla decorrenza giuridica delle assunzioni dalla data dell'inizio delle prestazioni lavorative, sia perché il superamento del concorso, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale non espropriabile per effetto di una successiva diversa disposizione generale - giusta il disposto dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ. -, sia per la non omogeneità tra disposizione contrattuale e previsione del bando, la quale ultima può trovare giustificazione in particolari valutazioni di tipo organizzativo circa le posizioni di lavoro legittimanti la partecipazione al concorso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1336, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)