Sez. L, Sentenza n. 13922 del 09/11/2001 (Rv. 550146 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - BANDI DI CONCORSO | In regime privatistico - Obbligo di correttezza e buona fede nella scelta dei vincitori - Sussistenza - Inadempimento - Conseguenze - Diritto degli esclusi al risarcimento danni - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - BANDI DI CONCORSO
A seguito del bando di concorso indetto da un'impresa privata per l'assunzione al lavoro di soggetti esterni, nasce a carico dell'impresa l'obbligazione di svolgere il concorso e di designare i vincitori attenendosi a criteri di correttezza e di buona fede, ponendosi questi ultimi come un limite alla discrezionalità del debitore nell'adempimento dell'obbligazione; ne consegue che in caso di inadempimento o di inesatto adempimento è configurabile, in favore dei soggetti esclusi, il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1218 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 1987, Cod. Civ. art. 1989, Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)