diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5258 del 04/03/2011 (Rv. 617023 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - COSTRUZIONI SUL SUOLO PUBBLICO | Convenzione tra privato ed ente pubblico per la costruzione di un parcheggio - Mancata acquisizione del bene al demanio - Natura pubblica della costruzione ai fini delle distanze - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617023-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - COSTRUZIONI SUL SUOLO PUBBLICO

In tema di distanze legali tra le costruzioni, il fatto che sia intervenuta una convenzione, tra un privato e un ente pubblico, per la costruzione di un parcheggio in una determinata area non è, di per sé, elemento sufficiente a conferire natura pubblica alla costruzione stessa - ai fini dell'inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 873 e ss. cod. civ. - ove alla convenzione non abbia fatto seguito l'acquisizione del bene al demanio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 879

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)