Sez. 2, Sentenza n. 1020 del 07/02/1983 (Rv. 425789 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - VIA PUBBLICA - ESISTENZA - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - MERA PREVISIONE DI UNA VIA PUBBLICA NEL PIANO REGOLATORE - INSUFFICIENZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - VIA PUBBLICA - ESISTENZA - CONFIGURABILITÀ - PRESUPPOSTI - MERA PREVISIONE DI UNA VIA PUBBLICA NEL PIANO REGOLATORE - INSUFFICIENZA.*
Ai fini dell'art. 879, secondo comma, cod. civ., deve considerarsi pubblica la via o piazza appartenente ad un ente territoriale autarchico e da questo destinata, con espressa o tacita manifestazione di volontà, al servizio pubblico, ovvero la strada privata gravata da servitù di uso pubblico, acquistata per usucapione o avente titolo in una convenzione tra il proprietario del suolo stradale e la pubblica amministrazione. Pertanto, la mera previsione, in un piano generale regolatore (o di ricostruzione) o in un programma di fabbricazione, della destinazione di terreno privato a strada pubblica non opera una modificazione immediata nel regime dei privati diritti immobiliari e non basta, in particolare, ad esimere il proprietario confinante dall'osservanza dei limiti di distanza, potendo tale effetto discendere solo dalla concreta attuazione di detto piano o programma mediante provvedimenti di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione d'urgenza, oppure mediante convenzione tra privato e pubblica amministrazione. (V 1578/82, mass n 419391; (V 5449/80, mass n 409317; (V 2827/73, mass n 366398; (Conf 3403/73, mass n 367365).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)