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Sez. 6, Sentenza n. 10458 del 30/06/1994 Ud. (dep. 05/10/1994) Rv. 200163 - 01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - Oggetto: appartenenza alla pubblica amministrazione | Ufficiale giudiziario che si appropri del 95 per cento del così detto "esubero" - Debito di imposta - Esclusione - Appropriazione di somme appartenenti alla pubblica amministrazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1994-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200163-01

Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - Peculato - Oggetto: appartenenza alla pubblica amministrazione

Alla stregua del contesto normativo risultante dal d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, non può accedersi alla tesi in base alla quale, in relazione alla procedura del 95 per cento del c.d. "esubero", si realizzi una situazione corrispondente ad un effetto reale nei confronti dell'ufficiale giudiziario, in grado di qualificarlo come proprietario di tali somme e, dunque, come mero contribuente, così da precludere la stessa ipotizzabilità del delitto di peculato, in caso di appropriazione di tali somme, facendo difetto il rapporto di appartenenza delle somme stesse alla pubblica amministrazione. Ed in vero, a norma dell'art. 122 del d.P.R. n. 1229 del 1959, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti sia mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere (di notificazione, di esecuzione, di protesto cambiario, di assistenza ad atti di ufficio del magistrato o del cancelliere; v. art. 123, 128, 129, 130, 132, 133, 137, 138, 139, 140 dello stesso d.P.R.), nonché con una percentuale sui crediti recuperati dall'erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'erario sulla vendita dei corpi di reato in ragione del quindici per cento, comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari. A sua volta, l'art. 146, collocato nella sezione III, concernente l'"Amministrazione e ripartizione dei proventi", prescrive che le "somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale" (le causali, cioè, già indicate dall'art. 122), "sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente", il quale deve detrarne per spese di ufficio il tre per cento e, se si tratti di sede di pretura, il quattro per cento; se non esiste un dirigente, è l'ufficiale giudiziario ad "amministrare le somme a tal fine detratte sotto il controllo del capo dell'ufficio al quale deve presentare il rendiconto mensile e quello annuale". Ove, poi, le dette somme siano "di notevole entità, il capo dell'ufficio può disporne il deposito in conto corrente postale o bancario". Il ricordato principio generale si coordina con il disposto dell'art. 155 del d.P.R., in base al quale quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa al netto del due per cento per spese di ufficio e del dieci per cento della tassa erariale (v. art. 154) superi annualmente l'importo dello stipendio spettante al personale appartenente alla sesta qualifica funzionale avente la stessa anzianità di servizio dell'ufficiale giudiziario, lo stesso deve versare all'erario il 95 per cento della parte dei diritti eccedente tale importo: sulla base di un simile riparto, da documentare in apposito registro, si procede alla liquidazione delle indennità integrative, se dovute (v. artt. 149 e 155/bis). Una procedura, dunque, che, lungi dal designare l'ufficiale giudiziario come debitore di imposta, lo costituisce come depositario (e, si noti, nelle qualità corrispondenti alla struttura dell'ufficio) di danaro la cui appartenenza consegue alla causale che contrassegna il ricevimento delle somme. Il risultato è che l'ufficiale giudiziario se, una volta riscosso dalle parti il dieci per cento, omette di redigere il verbale e di annotare la riscossione, consegue il duplice risultato di sottrarsi al versamento da lui dovuto e di appropriarsi del dieci per cento di cui era depositario in nome e per conto dell'erario, così ponendo in essere una violazione fiscale per il dieci per cento da lui dovuto e non versato ed il delitto di peculato per l'appropriazione della "pecunia pubblica" di cui era depositario.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 155, Legge 11/07/1980 num. 312 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)