Sez. 6, Sentenza n. 8106 del 30/04/1998 Ud. (dep. 08/07/1998) Rv. 211371 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | Ufficiale giudiziario - Tassa del 10 per cento sui diritti e sull'indennità di trasferta - Eventuale maggior somma del 95 per cento dell'ammontare dei proventi complessivi (diritti) eccedenti la misura della retribuzione - Obbligo di versamento all'erario - Sussistenza - Natura di "pecunia publica" delle predette somme - Esclusione - Violazione dell'obbligo di versamento all'erario - Configurabilità del reato - Esclusione - Infrazione di natura meramente fiscale - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - PECULATO - OGGETTO: APPARTENENZA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Gli artt. 154, primo comma, e 155 del d.p.r. 15 dicembre 1959, n. 1229 - nella parte in cui rispettivamente prevedono, a carico degli ufficiali giudiziari, la corresponsione all'erario di una tassa del 10 per cento sui diritti e sulle indennità di trasferta, e di un'eventuale ulteriore somma pari al 95 per cento dell'ammontare complessivo dei proventi eccedenti un determinato livello di retribuzione - istituiscono un obbligo solutorio personale, rispetto al quale i predetti pubblici ufficiali assumono la veste di meri contribuenti, in quanto tali somme entrano a fare parte del loro patrimonio, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo comporta una semplice infrazione di natura fiscale e non integra gli estremi del delitto di peculato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 314 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 154 com. 1 CORTE COST., DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 155
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)