Sez. L, Sentenza n. 6185 del 15/11/1988 (Rv. 460551 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - PREVIA AUTORIZZAZIONE - NATURA RICETTIZIA - VALIDITÀ ED EFFICACIA DALLA CONOSCENZA AVUTANE DALL'ASSICURATO - PORTATA - RILASCIO DEI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALI DA UTILIZZARE PER I VERSAMENTI TRIMESTRALI - PREVIO RECAPITO AL DOMICILIO DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE - VERSAMENTI ESEGUITI IN RITARDO - RIPETIBILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA - PREVIA AUTORIZZAZIONE - NATURA RICETTIZIA - VALIDITÀ ED EFFICACIA DALLA CONOSCENZA AVUTANE DALL'ASSICURATO - PORTATA - RILASCIO DEI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALI DA UTILIZZARE PER I VERSAMENTI TRIMESTRALI - PREVIO RECAPITO AL DOMICILIO DELL'ASSICURATO - ESCLUSIONE - VERSAMENTI ESEGUITI IN RITARDO - RIPETIBILITÀ.*
L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'Assicurazione obbligatoria non ha natura ricettizia, ma è giuridicamente valida ed efficace fin dal momento in cui viene concessa anche se diviene in pratica operante da quando l'assicurato, che l'ha richiesta, ne prende conoscenza, rendendosi parte diligente ed informandosi presso l'organo competente della avvenuta concessione di essa, atteso che il primo comma dell'art. 7 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432 attribuisce all'assicurato la facoltà di proseguire nella contribuzione indipendentemente dalla relativa autorizzazione sin dal sabato successivo alla presentazione della domanda di autorizzazione; nonché il terzo comma dello stesso articolo stabilisce (per i casi in cui la predetta facoltà non sia stata esercitata) che i contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e l'inizio del trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione venga corrisposto con il primo versamento, senza prescrivere che dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione sia data notizia all'interessato; mentre il rilascio dei bollettini di conto corrente postale da utilizzare per i versamenti trimestrali non implica un'attività di recapito dei bollettini al domicilio dell'assicurato. Consegue che non sono computabili ai fini suddetti i versamenti eseguiti in ritardo, che - in quanto indebiti - sono da restituire. (V 1159/87, mass n 450715; (V 691/87, mass n 450396).*
Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 com. 1 CORTE COST., DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)