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Sez. L, Sentenza n. 18706 del 06/09/2007 (Rv. 598861 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA | Autorizzazione alla prosecuzione - Natura ricettizia - Esclusione - Validità ed efficiacia - Portata - Facoltà dell'assicurato - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598861-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - PROSECUZIONE VOLONTARIA

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'Assicurazione obbligatoria non ha natura ricettizia, ma è giuridicamente valida ed efficace fin dal momento in cui viene concessa anche se diviene in pratica operante da quando l'assicurato, che l'ha richiesta, ne prende conoscenza, rendendosi parte diligente ed informandosi presso l'organo competente della avvenuta concessione di essa, atteso che il primo comma dell'art. 7 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432 attribuisce all'assicurato la facoltà di proseguire nella contribuzione indipendentemente dalla relativa autorizzazione sin dal sabato successivo alla presentazione della domanda di autorizzazione; nonché il terzo comma dello stesso articolo stabilisce (per i casi in cui la predetta facoltà non sia stata esercitata) che i contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e l'inizio del trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione venga corrisposto con il primo versamento, senza prescrivere che dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione sia data notizia all'interessato (Nella specie, la sentenza di merito aveva motivato la reiezione della domanda di pensione di vecchiaia avanzata da un commerciante cessato dalla relativa attività, adducendo la carenza del requisito contributivo di cui all'art. 2 della legge n. 218 del 1952, il quale, peraltro, non poteva essere integrato tramite il versamento dei contributi nel periodo successivo alla cessazione di attività commerciale, giacchè tale ultimo evento determinava esso stesso il venir meno dell'obbligo di contribuzione; La S.C. ha cassato siffatta decisione perchè sorretta da motivazione incongrua, in quanto aveva omesso di considerare che il versamento dei contributi volontari presuppone proprio la cessazione dell'attività e che l'INPS non poteva opporsi all'esercizio di un tale diritto di natura potestativa e restituire i contributi versati dopo la domanda e la relativa autorizzazione alla prosecuzione volontaria per un presunto irregolare accreditamento, negando, quindi, la prestazione per omessa contribuzione).

Riferimenti normativi: DPR 31/12/1971 num. 1432 art. 7 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)