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Sez. L, Sentenza n. 1159 del 05/02/1987 (Rv. 450715 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - VOLONTARI - BENEFICIO EX ART. 25, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 218 DEL 1952 - CARATTERE ECCEZIONALE - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - ASSICURATO GIÀ AMMESSO ALLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA MA SENZA EFFETTUAZIONE DI VERSAMENTI NEL PERIODO DI FIGURA DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450715-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - VOLONTARI - BENEFICIO EX ART. 25, TERZO COMMA, DELLA LEGGE N. 218 DEL 1952 - CARATTERE ECCEZIONALE - APPLICABILITÀ - PRESUPPOSTI - ASSICURATO GIÀ AMMESSO ALLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA MA SENZA EFFETTUAZIONE DI VERSAMENTI NEL PERIODO DI FIGURA DI DETTA LEGGE - ESCLUSIONE.*

L'applicazione dell'eccezionale beneficio previsto dalla disposizione transitoria dell'art. 25, terzo comma, della legge 4 aprile 1952 n. 218 (sul riordinamento delle pensioni della Assicurazione obbligatoria per la Invalidità, la vecchiaia e i superstiti) - secondo cui, per i soggetti avvalsisi fino all'1 gennaio 1962 della facoltà di prosecuzione volontaria come disciplinata dall'art. 5 della stessa legge, il minimo contributivo ai fini del diritto alla liquidazione della pensione è quello (più favorevole) stabilito per l'anno in cui l'assicurato abbia presentato domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria - è condizionata alla sussistenza di specifici presupposti, fra cui quello dell'effettivo versamento di quote della ridotta contribuzione nel periodo indicato dalla stessa norma. Pertanto, detta disposizione, essendo norma "di favore" con carattere derogatorio, non può essere estesa ad un'ipotesi estranea alla disposizione stessa, qual è quella in cui l'assicurato, già ammesso alla contribuzione volontaria, non abbia versato alcun contributo nel periodo di vigenza della citata legge del 1952, essendo in contrario irrilevante il numero dei contributi precedentemente versati. (V 1936/85, mass n 439852).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 5, Legge 04/04/1952 num. 218 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)