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Sez. U, Sentenza n. 4543 del 07/12/1976 (Rv. 383269 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - IMPIEGATI DELLO STATO NON DI RUOLO - INDENNITA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO - DOMANDA DI PAGAMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1976-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383269-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - IMPIEGATI DELLO STATO NON DI RUOLO - INDENNITA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO - DOMANDA DI PAGAMENTO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

L'indennita di cessazione dal servizio, che l'art 9 del DLCPS 4 aprile 1947 n 207 prevedeva in favore dei dipendenti civili non di ruolo dello stato, prima dell'entrata in vigore della legge 6 dicembre 1966 n 1077 (la quale ha esteso al personale non di ruolo il trattamento di previdenza e quiescenza vigente per il personale di ruolo), aveva natura e finalita retributive. Ne consegue che e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art 29 n 1 del RD 26 giugno 1924 n 1054, la domanda diretta al pagamento della predetta indennita, trattandosi di pretesa patrimoniale che, pur presupponendo la cessazione del rapporto di pubblico impiego, trova titolo immediato e diretto nel rapporto medesimo. (V 1265/74, mass n 369326; (V 567/72, mass n 356587).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 04/04/1947 num. 207 art. 9 CORTE COST., Legge 06/12/1966 num. 1077 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)