Sez. U, Sentenza n. 1265 del 07/05/1974 (Rv. 369326 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - STIPENDI, INDENNITA ET SIMILIA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - LIMITI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - QUESTIONI CONSEGUENZIALI - STIPENDI, INDENNITA ET SIMILIA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - LIMITI.*
La giurisdizione esclusiva in materia di rapporti di pubblico impiego comprende anche le controversie aventi contenuto patrimoniale ogni qualvolta la pretesa dedotta in giudizio abbia per titolo il predetto rapporto, quando cioe questo, considerato nella sua Costituzione e nel suo svolgimento, funzioni da momento genetico diretto ed immediato dei diritti che sarebbero stati disconosciuti o lesi dall'ente pubblico in pregiudizio dell'impiegato. In particolare, in materia di stipendi, indennita ed altri emolumenti dovuti in dipendenza del rapporto di lavoro, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non e necessariamente legata alla pronunzia di annullamento di un atto amministrativo che abbia, formalmente o per presunzione di legge (silenzio rifiuto), disconosciuto il diritto a quegli stipendi ed altre spettanze accessorie, potendosi nella specifica materia adire il giudice amministrativo indipendentemente da una vera e propria impugnativa per annullamento ogni qualvolta sussista l'interesse dell'impiegato ad una pronunzia di accertamento del relativo diritto. Sono escluse invece e rientrano nella giurisdizione dell' AGO le questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenti alla pronunzia di illegittimita dell'atto o del provvedimento contro il quale si ricorre, consistenti in azioni o pretese di danni verso la pa, che derivano come conseguenza giuridica dalla pronunzia di annullamento da parte del giudice amministrativo del provvedimento ma che non possono formare oggetto di giudizio dinanzi alle giurisdizioni amministrative in quanto non rientrano nella materia innanzi indicata. (nella specie si trattava di 'indennita premio di fine serviziò, che- ha osservato la SC - costituisce parte integrante della retribuzione, che viene corrisposta una tantum all'atto della cessazione del servizio, e trova quindi il suo presupposto nel rapporto di pubblico impiego, che ne costituisce, nella sua esistenza e svolgimento, il momento genetico). (V 2297'72, mass n 359648; 1889'72, mass n 358951; (V 1580'70, mass n 347472; 1211'69, mass n 339818).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)