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Sez. U, Sentenza n. 5 del 04/01/1980 (Rv. 403363 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E LA CARTA - INDENNITA DI FINE RAPPORTO - CONTROVERSIA RELATIVA CON I FAMILIARI DI UN DIPENDENTE DECEDUTO - DEDUZIONE DELLA MANCATA INCLUSIONE NELLA BASE RETRIBUTIVA DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER ATTIVITA SVOLTE IN FAVORE DI SOCIETA COLLEGATE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1980-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403363-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E LA CARTA - INDENNITA DI FINE RAPPORTO - CONTROVERSIA RELATIVA CON I FAMILIARI DI UN DIPENDENTE DECEDUTO - DEDUZIONE DELLA MANCATA INCLUSIONE NELLA BASE RETRIBUTIVA DEGLI EMOLUMENTI CORRISPOSTI PER ATTIVITA SVOLTE IN FAVORE DI SOCIETA COLLEGATE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SUSSISTENZA.*

La domanda, con la quale i familiari di un dipendente dell'ente nazionale per la cellulosa e la carta, compresi fra i soggetti beneficiari dell'indennita di fine rapporto in conseguenza della morte del prestatore di lavoro (art 2122 primo comma cod civ), insorgano avverso la liquidazione dell'indennita medesima, effettuata da detto datore di lavoro, deducendo l'illegittimita della mancata inclusione, nella relativa base retributiva, di emolumenti corrisposti per attivita svolte in favore di societa collegate, resta devoluta, ai sensi degli artt 29 del RD 26 giugno 1924 n 1054 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, non derogati dalla legge 11 agosto 1973 n 533 sul nuovo rito delle cause di lavoro, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a prescindere da ogni questione di merito sul fondamento di quella pretesa riconducibilita, al rapporto di lavoro con l'encc, anche delle prestazioni effettuate per societa ad esso collegate. Detta domanda, infatti, pur se proposta da soggetti diversi dal dipendente, e titolari iure proprio del diritto a percepire l'indicata indennita, trova titolo immediato e diretto nel pregresso rapporto di lavoro fra il de cuius e l'encc, e, quindi, tenuto conto che quest'ultimo ha natura di ente pubblico non economico, stante la prevalenza dei suoi fini pubblicistici sugli scopi imprenditoriali (art 1 e tabella terza della legge 20 marzo 1975 n 70), in un rapporto di pubblico impiego. (V 2168/78, mass n 391555; (V 4543/76, mass n 383269; (V 1284/75, mass n 374779).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2122 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST., Legge 20/03/1975 num. 70 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)