Sez. 1 - , Ordinanza n. 20397 del 25/08/2017 (Rv. 645219 - 01)
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Contratto autonomo di garanzia - Eccezioni relative all'invalidità del contratto principale - Opponibilità da parte del garante - Esclusione - Limiti - Nullità della pattuizione di interessi ultralegali - Conseguenze
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento; tuttavia si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione - eccezion fatta per la previsione di interessi usurari - non è contraria all'ordinamento, non vietando quest'ultimo in modo assoluto finanche l'anatocismo, così come si ricava dagli artt. 1283 c.c. e 120 del d.lgs. n. 385 del 1993.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1939, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)